giovedì 25 dicembre 2014
mercoledì 17 dicembre 2014
domenica 7 dicembre 2014
giovedì 4 dicembre 2014
giovedì 20 novembre 2014
lunedì 17 novembre 2014
sabato 8 novembre 2014
lunedì 27 ottobre 2014
mercoledì 22 ottobre 2014
domenica 19 ottobre 2014
giovedì 16 ottobre 2014
domenica 12 ottobre 2014
venerdì 10 ottobre 2014
domenica 5 ottobre 2014
lunedì 29 settembre 2014
martedì 23 settembre 2014
mercoledì 17 settembre 2014
venerdì 15 agosto 2014
giovedì 7 agosto 2014
domenica 3 agosto 2014
domenica 6 luglio 2014
domenica 8 giugno 2014
mercoledì 28 maggio 2014
TASI ULTIME
Comune che vai, tasse che trovi. Si chiama federalismo fiscale e ci si dovrà abituare ai continui andirivieni. In questi giorni la TASI, tributo geneticamente modificato dell’IMU, sta creando non pochi grattacapi a Comuni, contribuenti e Stato sotto un unico denominatore comune: un caos tale da avere nostalgia dell’IMU e dell’odiata ICI.Nei giorni scorsi si sono susseguiti una serie di incontri tra governo e ANCI con l’emanazione di un comunicato-stampa che si sta già pensando di superare con la convincente argomentazione di matrice balneare che “settembre viene dopo agosto e quindi meglio ottobre”.
In attesa della norma vera e propria, ecco il testo del comunicato-stampa da considerare un vero e proprio “comunicato-legge”, che proroga la scadenza fissata con un atto normativo (l’art. 1, comma 1,lett. b) del DL 16/2014 convertito, sostituendo l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013):
“Dopo aver incontrato l’ANCI, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI resta il 16 giugno.”
Lasciando stare la facile ironia quale quella di andare incontro “all’esigenza di garantire certezza sugli adempimenti fiscali” proviamo a illustrare i termini della questione.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento della TASI sarà effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, posto che il Comune non sia riuscito a pubblicare il regolamento entro il 31 maggio.
Nel caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, il versamento andrà effettuato in ossequio ai contenuti della delibera con la prima rata in scadenza il 16 giugno.
L’eventuale regolamento pubblicato andrà esaminato con grande attenzione in quanto nell’ambito della fattispecie “abitazione principale” vanno ricomprese certamente le pertinenze (secondo le regole IMU, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Da verificare se i trattamenti di favore previsti ai fini IMU verranno fatti valere anche ai fini TASI: le assimilazioni ex lege (unico fabbricato del personale delle forze armate, abitazioni possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, casa assegnata all’ex coniuge), oppure stabilite dal regolamento (ad esempio l’uso gratuito o l’immobile posseduto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari). Il paradosso in questi casi sarebbe considerare gli immobili assimilati ex lege o per potestà regolamentare ad abitazione principale ai fini IMU, mentre considerare ai fini TASI tali immobili come altri fabbricati.
In funzione delle politiche tributarie locali, l’importo della TASI dipenderà da due elementi: l’aliquota, che varia da zero al 3,3 per mille (compresa l’ulteriore aliquota per finanziare le detrazioni) e le detrazioni, da considerarsi opzionali e, laddove previste, di importo stabilito e in ragione dei parametri fissati dagli enti locali.
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata sarà effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676 (quindi 1 per mille), qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il conguaglio, sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate, sarà effettuato entro la scadenza del saldo (quindi entro il 16 dicembre), secondo il seguente schema:
Si auspica una circolare esplicativa che faccia luce su diversi aspetti della complessa disciplina della TASI, tra cui:
- Quota da attribuire all’inquilino. Il detentore dell’immobile (comodatario o locatario) è tenuto al pagamento di una quota variabile tra il 10% e il 30% dell’imposta. La norma non prevede una misura base di legge e quindi non è stabilita la quota da imputare all’inquilino in sede di acconto. Alcuni autori suggeriscono di versare il minimo stabilito dalla legge, vale a dire il 10% dell’imposta standard a carico dell’inquilino e il 70% a carico del proprietario, con conguaglio a dicembre;
- Solidarietà passiva per l’unica obbligazione tributaria. Altro aspetto da chiarire è il vincolo di solidarietà per l’unica obbligazione tributaria tra proprietari e inquilini. Il vincolo solidale scatta solo tra comproprietari oppure solo tra co-inquilini, oppure anche tra i diversi soggetti passivi (proprietari e inquilini)?
- Immobile adibito ad abitazione principale solo da uno dei comproprietari. Si tratta di esplicitare il concetto di “unica obbligazione tributaria” in ragione delle diverse aliquote che il Comune potrà deliberare in relazione alla destinazione dell’immobile. Il comportamento da tenere dovrebbe essere quello di calcolare la propria quota in conformità alla propria situazione personale: quindi il residente versa a dicembre, gli altri con aliquota standard a settembre.
- Il pagamento della TASI con successiva esenzione di quell’immobile. Per evitare una serie di istanze di rimborso anche di entità modesta a cui il Comune dovrà poi far fronte, merita di essere analizzato anche il caso in cui i contribuenti versino la TASI e successivamente il Comune regolamenti l’esenzione.
Nel paese dei campanili e delle meraviglie, il numero dei Comuni miscelato con le innumerevoli combinazioni dei fattori (aliquote, detrazioni e tutto il resto) sta producendo un ginepraio di situazioni tale da superare di gran lunga il caos degli anni precedenti.
martedì 20 maggio 2014
BONUS MOBILI A CHI SPETTA?
Hai appena ristrutturato casa e stai pensando di acquistare anche il divano e le poltrone nuove? Sappi allora che puoi usufruire del bonus mobili in dichiarazione dei redditi! Scopri come.Che cosa è il bonus mobili e a chi spetta?
Il bonus mobili è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese (documentate) relative all’acquisto di mobili e arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione.
Il presupposto per la detrazione del 50% dell’acquisto di mobili è la realizzazione di lavori di ristrutturazione sull’immobile e sulle relative pertinenze ai sensi dell’articolo 16 bis comma 1 del TUIR e cioè lavori di manutenzione straordinaria, lavori di restauro e di risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia e così via.
Possono beneficiare del bonus mobili i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia e hanno chiesto la detrazione 50% sull’Irpef per una spesa massima ammissibile di 96.000 euro.
In particolare, si può usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili a seguito di interventi di:
- manutenzione ordinaria di cui alla lettera a dell’art. 3 DPR 380/2001 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria di cui alla lettera b dell’art. 3 DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e singole unità immobiliari residenziali;
- restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c dell’art. 3 del DPR 380/2001 effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;
- ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d dell’art. 3 DPR 380/2001 effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Quali sono i mobili che rientrano nella detrazione?
Come chiarisce la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, rientrano tra i mobili agevolabili i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli e le sedie, i comodini, le poltrone e tutti quei mobili che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (comprese le spese per il trasporto e il montaggio dei beni acquistati).
Tra i grandi elettrodomestici rientrano quelli di classe energetica non inferiore alla A+, nonché la classe A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. In particolare rientrano i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, gli apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento degli ambienti. Per quanto concerne l’individuazione dei grandi elettrodomestici, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005.
E quali non rientrano nella detrazione?
Non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di porte, pavimenti, tende e tendaggi o altri complementi di arredo.
Per fruire della detrazione, i suddetti beni devono essere nuovi ed acquistati nel periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
Come deve essere effettuato il pagamento?
Per poter usufruire del bonus mobili, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (indicando causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, e t c …).
È consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. Restano esclusi però gli altri mezzi di pagamento anche se annoverati tra quelli tracciabili (assegni o altri mezzi di pagamento).
Quali documenti conservare?
I documenti da conservare ed esibire in caso di controllo sono le fatture contenenti la descrizione, la quantità e la qualità dei beni acquistati, la ricevuta o la quietanza del pagamento effettuato con bonifico o con carta di credito/debito.
Come funziona la detrazione?
Il bonus mobili prevede che la cifra da portare in detrazione sia ripartita in 10 rate annuali di pari importo che potrà essere scontata tra gli aventi diritto ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Non è previsto un periodo “corto” di ammortamento per i contribuenti over 75 o over 80.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
domenica 18 maggio 2014
mercoledì 14 maggio 2014
venerdì 2 maggio 2014
lunedì 28 aprile 2014
mercoledì 23 aprile 2014
martedì 22 aprile 2014
giovedì 17 aprile 2014
mercoledì 16 aprile 2014
sabato 5 aprile 2014
martedì 1 aprile 2014
lunedì 31 marzo 2014
venerdì 28 marzo 2014
sabato 22 marzo 2014
venerdì 21 marzo 2014
venerdì 14 marzo 2014
giovedì 13 marzo 2014
mercoledì 12 marzo 2014
martedì 11 marzo 2014
sabato 8 marzo 2014
venerdì 7 marzo 2014
mercoledì 5 marzo 2014
martedì 4 marzo 2014
giovedì 27 febbraio 2014
mercoledì 26 febbraio 2014
lunedì 24 febbraio 2014
domenica 23 febbraio 2014
mercoledì 19 febbraio 2014
lunedì 17 febbraio 2014
domenica 16 febbraio 2014
sabato 15 febbraio 2014
venerdì 14 febbraio 2014
giovedì 13 febbraio 2014
mercoledì 12 febbraio 2014
martedì 11 febbraio 2014
lunedì 10 febbraio 2014
domenica 9 febbraio 2014
sabato 8 febbraio 2014
giovedì 6 febbraio 2014
mercoledì 5 febbraio 2014
lunedì 3 febbraio 2014
RINUNCIA ALL'EREDITA'
Al chiamato all’eredità è data la possibilità di scegliere se accettare l’eredità e diventare erede a tutti gli effetti o rinunciare all’eredità medesima, manifestando la volontà di non volerla accettare. Vediamo come effettuare la rinuncia all’eredità, entro quali limiti temporali e a quali condizioni.
Generalmente si rinuncia all’eredità quando questa è oberata da debiti e pertanto diventa meno problematico rinunciare tout court piuttosto che accettare con beneficio d’inventario.L’art. 519 e seguenti del Codice Civile regolano la rinuncia all’eredità. La volontà di rinunciare all’eredità deve essere manifestata dal chiamato all’eredità esclusivamente mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o dinanzi al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione; la dichiarazione verrà poi inserita nel Registro delle Successioni in modo tale che i terzi ne possano venire a conoscenza.
Non è possibile rinunciare all’eredità anteriormente all’apertura della successione, pena nullità della dichiarazione stessa.
La rinuncia:
- non può essere né condizionata, né sottoposta a termine;
- è sempre e solo considerata totale, cioè fatta con riferimento all’intera eredità; questo significa, in altre parole, che non si può decidere di rinunciare solo ad una parte dell’eredità o solo ad alcuni beni ricompresi in asse ereditario;
- non è possibile da parte di colui che rinuncia all’eredità rinunciare a favore dell’uno e dell’altro coerede.
caso in cui Tizio dichiari di accettare l’eredità a condizione di non pagare i debiti presenti nel patrimonio del de cuius;
- caso in cui Caio voglia accettare l’eredità da un dato termine (es. solo dopo tre anni dall’apertura della dichiarazione di successione);
- caso di Caia che dichiara di accettare l’eredità limitatamente agli immobili di proprietà del defunto.
Ai sensi dell’art. 525 C.C., il chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, ha ancora la possibilità di accettare l’eredità medesima fino a che non si sia prescritto il diritto di accettarla. La revoca della rinuncia all’eredità, tuttavia, non deve comportare alcun pregiudizio alle ragioni acquistate da terzi sui beni che sono ricompresi nell’asse ereditario, potendo avvenire solo se l’eredità stessa non sia già stata acquistata da un altro dei chiamati.
Se la dichiarazione di rinuncia è effetto di dolo o violenza, il rinunciante può impugnare la suddetta dichiarazione. Si ha dolo, infatti, quando il chiamato è stato indotto a rinunciare mediante raggiri e inganni, mentre si ha violenza quando il chiamato è stato costretto a rinunciare a causa di minaccia di un male ingiusto e notevole nei suoi confronti o nei confronti di una persona a lui vicina.
Nota sul coniuge superstite che rinuncia all’eredità
Si ricorda che il diritto d’abitazione (art. 540 C.C.) sulla casa adibita ad abitazione familiare si “acquista” in capo al coniuge superstite al momento dell’apertura della successione senza bisogno di accettazione (art. 649 C.C.). Pertanto la rinuncia non fa venir meno tale diritto.
In relazione all’eventuale richiesta da parte del coniuge superstite dell’agevolazione prima casa, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 25 febbraio 2005 ha affermato che il coniuge superstite può richiedere l’agevolazione prima casa, sempre che sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche se rinuncia all’eredità.
Lauretta Mauro – Centro Studi CGN
domenica 2 febbraio 2014
LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO NELLE NUOVE CO.CO.PRO.

In questo articolo vogliamo soffermarci su quello che è stato definito come uno degli aspetti più singolari del contratto a progetto: la determinazione del corrispettivo, con particolare riferimento alle ultime precisazioni ministeriali.
Le collaborazioni coordinate continuative anche a progetto sono disciplinate dagli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276/2003, che ne disciplinano, tra gli altri, diversi aspetti, quali:
la definizione ed il campo di applicazione;
“in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”…
Se indubbio è l’interesse che queste previsioni hanno suscitato negli addetti ai lavori, altrettanto interessante è stata la specificazione del Ministero del lavoro (Circ. 22 aprile 2013 n. 7258) che relativamente ai criteri da seguire per la definizione del corrispettivo del collaboratore ha chiarito che il compenso non deve essere parametrato al tempo impiegato per realizzare il progetto, ma che tuttavia “l’elemento temporale rileva ai fini della valutazione circa la congruità dell’importo attribuito al collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento.”
Ora, nella stessa nota il Ministero ha anche sottolineato il riferimento del nuovo art. 63 “ai minimi salariali applicati nello specifico settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, in forza dei contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati”. Premesso che, a parere di chi scrive, la previsione di un corrispettivo parametrato ai minimi “salariali” parrebbe quanto meno inconsueta per le collaborazioni a progetto, che, di norma, attengono a prestazioni dal contenuto professionale elevato, a chiarimento del punto, la citata nota ricorda che laddove non si rinvenga una contrattazione per lo specifico settore, a parità di estensione temporale (che cos’è l’estensione temporale se non una sorta di orario di lavoro?) dell’attività oggetto della prestazione, si fa riferimento “alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.
Se di indubbio interesse risultano le espressioni del legislatore e le precisazioni ministeriali su questi argomenti, non meno meritevoli di attenzione saranno le traduzioni operative da parte degli addetti ai lavori nella redazione pratica dei contratti a progetto, come anche il mantenimento delle collaborazioni a progetto nell’ambito delle prestazioni di carattere autonomo (seppur in coordinamento con il committente), vista la progressiva assimilazione sotto più profili alle forme del lavoro subordinato.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN
In questo articolo vogliamo soffermarci su quello che è stato definito come uno degli aspetti più singolari del contratto a progetto: la determinazione del corrispettivo, con particolare riferimento alle ultime precisazioni ministeriali.
Le collaborazioni coordinate continuative anche a progetto sono disciplinate dagli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276/2003, che ne disciplinano, tra gli altri, diversi aspetti, quali:
la definizione ed il campo di applicazione;
- la forma;
- gli obblighi e diritti del lavoratore;
- il regime di estinzione del contratto di collaborazione;
- previsioni di conversione dei contratti di collaborazione.
- che il compenso debba essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito
- in relazione a ciò e alla particolare natura della prestazione e del contratto non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici
- e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
“in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”…
Se indubbio è l’interesse che queste previsioni hanno suscitato negli addetti ai lavori, altrettanto interessante è stata la specificazione del Ministero del lavoro (Circ. 22 aprile 2013 n. 7258) che relativamente ai criteri da seguire per la definizione del corrispettivo del collaboratore ha chiarito che il compenso non deve essere parametrato al tempo impiegato per realizzare il progetto, ma che tuttavia “l’elemento temporale rileva ai fini della valutazione circa la congruità dell’importo attribuito al collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento.”
Ora, nella stessa nota il Ministero ha anche sottolineato il riferimento del nuovo art. 63 “ai minimi salariali applicati nello specifico settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, in forza dei contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati”. Premesso che, a parere di chi scrive, la previsione di un corrispettivo parametrato ai minimi “salariali” parrebbe quanto meno inconsueta per le collaborazioni a progetto, che, di norma, attengono a prestazioni dal contenuto professionale elevato, a chiarimento del punto, la citata nota ricorda che laddove non si rinvenga una contrattazione per lo specifico settore, a parità di estensione temporale (che cos’è l’estensione temporale se non una sorta di orario di lavoro?) dell’attività oggetto della prestazione, si fa riferimento “alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.
Se di indubbio interesse risultano le espressioni del legislatore e le precisazioni ministeriali su questi argomenti, non meno meritevoli di attenzione saranno le traduzioni operative da parte degli addetti ai lavori nella redazione pratica dei contratti a progetto, come anche il mantenimento delle collaborazioni a progetto nell’ambito delle prestazioni di carattere autonomo (seppur in coordinamento con il committente), vista la progressiva assimilazione sotto più profili alle forme del lavoro subordinato.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN
sabato 1 febbraio 2014
giovedì 30 gennaio 2014
mercoledì 29 gennaio 2014
martedì 28 gennaio 2014
lunedì 27 gennaio 2014
domenica 26 gennaio 2014
sabato 25 gennaio 2014
venerdì 24 gennaio 2014
giovedì 23 gennaio 2014
martedì 21 gennaio 2014
MINI SANATORIA DELLE CARTELLE
PROCEDURA SANATORIA CARTELLE ESATTORIALI
Tutto e subito! È la condizione richiesta per aderire alla minisanatoria delle cartelle esattoriali che consentirà di regolarizzare le proprie pendenze con il fisco prevista dalla Legge di Stabilità (legge n. 147 del 27 dicembre 2013). Vediamo di capirne un po’ di più.
Soggetti interessati
Sono i soggetti che hanno debiti verso le agenzie fiscali, gli uffici statali, le regioni, le province e i comuni, affidati in riscossione entro la data del 31 ottobre 2013. La sanatoria include anche gli avvisi esecutivi ex art. 29 D.L. n. 78/2010 affidati in riscossione fino alla medesima data.
Sono escluse invece le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della magistratura contabile (Corte dei Conti).
Modalità di adesione
I soggetti interessati devono provvedere al pagamento dell’intero importo originariamente iscritto a ruolo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del DPR 602/73, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto.
In buona sostanza, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi e con il pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, oppure quello residuo oltre alle somme dovute a titolo di remunerazione (art. 17 D.Lgs n. 112/99).
Per le rateazioni in corso, dal momento che a seguito dell’adesione al minicondono, gli interessi di dilazione non saranno più dovuti, si dovrà procedere allo scorporo.
Modalità di pagamento
Alla luce del contenuto dei commi 618 – 624 dell’articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 non vengono fino ad ora stabilite le modalità per effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Stando così le cose, si deduce che il debitore dovrà eseguire il pagamento direttamente al concessionario della riscossione competente (non oso pensare ai disagi e alle lunghe code per i contribuenti che aderiscono).
Termini di adesione
Il termine entro cui aderire alla sanatoria per le cartelle esattoriali è fissata al 28 febbraio 2014.
Sospensione della riscossione
Al fine di consentire l’adesione alla sanatoria e la registrazione dei pagamenti, la riscossione dei carichi resterà sospesa fino alla data del 15 marzo 2014. Fino allo stesso periodo resteranno sospesi anche i termini di prescrizione.
Obblighi dell’agente della riscossione
Dopo aver ricevuto il pagamento, l’agente della riscossione è automaticamente obbligato a trasmettere, entro la data del 30 giugno 2014, a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno aderito alla sanatoria effettuando i pagamenti entro il termine previsto.
E sempre entro il 30 giugno 2014, l’agente della riscossione ha l’obbligo di informare, tramite posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento delle somme nei termini previsti, dell’avvenuta estinzione del debito.
Resto sempre dell’idea che questa sanatoria è destinata a suscitare poco interesse nella platea di contribuenti potenzialmente interessati. Come è possibile pretendere che tantissimi contribuenti (privati cittadini, aziende e professionisti in crisi) possano pagare i loro debiti arretrati, pur senza interessi, entro il 28 febbraio?
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
martedì 14 gennaio 2014
domenica 12 gennaio 2014
sabato 11 gennaio 2014
venerdì 10 gennaio 2014
mercoledì 8 gennaio 2014
2014: COSA CI ASPETTA AL RIENTRO
DELLE FERIE NATALIZIE
Succede che al ritorno delle vacanze si provi quasi sempre una sorta di ansia da rientro. Per noi commercialisti e consulenti, questa ansia aumenta sempre più quando guardiamo agli adempimenti e alle prime scadenze fiscali segnate in agenda. Ma cosa ci aspetta in questo inizio di anno? Vediamo le principali scadenze.
10 gennaioI contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000 (forfettino), e che hanno richiesto l’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate, devono effettuare la comunicazione telematica dei dati contabili relativi alle operazioni effettuate nel trimestre precedente (IV trimestre 2013).
16 gennaio
Oltre alle consuete scadenze di metà mese (Iva dei contribuenti mensili, ritenute, lettere di intento, etc…) troviamo la Tares e la Tobin Tax (l’imposta sulle transazioni finanziarie) che riguarda le banche, le fiduciarie, le imprese di investimento ma anche i contribuenti individuali che hanno effettuato transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari o notai.
24 gennaio
L’appuntamento previsto è per la cosiddetta mini-IMU. L’obbligo del versamento della mini-IMU nasce quando il Comune ha deliberato per il 2013 un’aliquota superiore allo 0,4% (soglia base), anche se fosse la stessa aliquota del 2012.
Il pagamento della cosiddetta mini-IMU si sarebbe dovuto effettuare entro il 16 gennaio ma un emendamento alla Legge di Stabilità per concedere più tempo agli operatori del settore, ai commercialisti, ai consulenti e ai CAF, per effettuare i conteggi, prorogava la scadenza al 24 gennaio.
31 gennaiospesometro)
Ci ritroviamo ancora una volta sulle nostre scrivanie la comunicazione dei dati riguardanti lo “spesometro” da inviare entro fine mese. Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del direttore del 2 agosto aveva ridefinito le modalità di trasmissione e le date di scadenza dell’istituto introdotto dall’articolo 21 del D.L. 78/2010.
Il provvedimento disponeva che le comunicazioni relative alle operazioni rilevanti Iva 2012 dovevano essere trasmesse in modalità telematica entro il 12 novembre per i soggetti obbligati alla comunicazione che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed entro il 21 novembre per tutti gli altri soggetti in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione dello “spesometro”.
Poi però, a pochi giorni dalla scadenza del termine originario, era arrivata la proroga/non proroga. In realtà, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate annunciava l’apertura del canale telematico per l’invio delle comunicazioni fino alla data del 31 gennaio 2014.
Beni di impresa concessi in godimento ai soci
Entro il 12 dicembre le imprese e i loro soci e familiari dovevano adempiere all’invio della comunicazione relativa ai beni d’impresa concessi in godimento, nonché ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ricevute dall’impresa nel corso dell’anno 2012. Il 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate aveva emanato due distinti provvedimenti con i quali erano state ridefinite le modalità e i termini di comunicazione.
Il 27 novembre venivano invece approvati i modelli per l’invio della comunicazione. E sempre a ridosso della scadenza arrivava la proroga al 31 gennaio 2014. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre annunciava infatti la validità degli invii telematici effettuati entro il 31 gennaio accogliendo le rimostranze degli operatori di settore che si erano trovati con pochi giorni a disposizione tra l’approvazione dei modelli e l’originaria scadenza.
Per l’anno 2013 e le successive annualità entrambe le comunicazioni dovranno invece essere trasmesse telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta di riferimento (salvo ulteriori proroghe).
Se consideriamo che tra una scadenza e l’altra dobbiamo far posto anche ai vari ravvedimenti operosi per coloro che non hanno pagato le imposte nel mese di dicembre (secondo acconto delle imposte, IMU, acconto Iva), direi proprio che il tempo di annoiarci non ce lo abbiamo.
Insomma, come inizio non c’è male! Che ne dite?
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
IMU, IUC,TASI E TARI QUADRO DI SINTESI
IMU, IUC, TASI E TARI
QUADRO DI SINTESI
In principio era l’ISI, che diventò ICI, per poi trasformarsi in IMU e con una girandola di nomi e nomignoli si triplicò in IUC, TARI e TASI, assorbendo TARSU, TARES E TIA, per non cambiare e restare se stessa. È stata pubblicata da poco la Legge di Stabilità (L. n. 147/2013) che ha introdotto importanti novità in tema di imposte sulla casa, e già si sta pensando ai primi ritocchi. Facciamo il punto della situazione.In particolare si è ipotizzato di elevare l’aliquota della TASI dal 2,5 al 3,5 per mille e, di conseguenza, l’aliquota massima dell’IMU + TASI dal 10,6 al 11,6 per mille. In contrappeso si dovrebbero prevedere delle detrazioni per la TASI anche se limitate all’abitazione principale.
L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:
- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Abitazione principale
IMU: non si applica al possesso di abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.TASI: la base imponibile è la stessa dell’IMU. Per il 2014 l’aliquota non potrà superare il 2,5 per mille. Dal momento che il titolare del diritto reale coincide con l’occupante, l’imposta sarà di fatto dovuta solo dal titolare del diritto reale, non potendosi mai configurare l’alterità tra titolare del diritto reale e occupante. Non potrà, quindi, determinarsi alcuna ripartizione dell’onere tra proprietari e occupanti, con applicazione in capo agli inquilini di una’aliquota tra il 10 e 30 per cento e la restante parte a carico dei proprietari.
TARI: è un tributo che di fatto sostituisce la TARSU/TARES/TIA e quindi è dovuta.
Altri fabbricati
IMU: il tributo è dovuto in ragione dell’aliquota stabilita dal comune che non potrà superare il 10,6 per cento. In caso di unità abitative locate, l’IMU si aggiunge all’IRPEF ordinaria con possibilità da parte dei Comuni di ridurre l’aliquota IMU fino al 4 per mille per gli immobili locati a canone concordato. Per le unità abitative non locate, dal 2013, si verserà l’imposta sui redditi non essendo più assorbita dall’IMU con un ulteriore aggravio: il reddito derivante dalle suddette unità immobiliari che si trovano nel medesimo Comune in cui si trova l’abitazione principale sarà maggiorato del 50%. Si sottolinea che il peggioramento dell’imposizione riguarderà le seconde case sfitte che si trovano nel medesimo comune in cui è ubicata l’abitazione principale comprendendo anche le unità concesse in comodato a parenti e amici.TASI: la base imponibile è la stessa dell’IMU. Per il 2014 l’aliquota base è pari all’1 per mille con possibilità in capo ai Comuni di azzerarla o portarla al suo valore massimo pari al 2,5 per mille. L’imposta va suddivisa tra proprietari e occupanti (se diversi). La parte in capo agli inquilini oscilla tra il 10 e 30 per cento. La restante parte sarà a carico dei proprietari. Va aggiunto che la sommatoria IMU+TASI non potrà superare l’aliquota massima prevista per l’IMU, pari al 10,6 per mille.
TARI: è il nuovo nome della tassa sui rifiuti. Si fonda sui medesimi criteri tariffari della tassa precedente e l’importo finale non dovrebbe modificarsi rispetto al tributo al passato.
Terreni agricoli
IMU: la base imponibile IMU per i terreni agricoli è determinata assumendo il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Un’importante eccezione riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: il moltiplicatore è pari a 75. Per individuare i soggetti che possono fruire del moltiplicatore ridotto, di grande importanza è la circolare del dipartimento delle finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.TASI: i terreni agricoli dovrebbero essere assoggettati alla TASI nonostante la scarsa chiarezza della norma che, delineando il presupposto oggettivo, si riferisce alle “… aree scoperte nonché di quelle edificabili…”.
TARI: non si applica ai terreni agricoli ma solo ai fabbricati rurali strumentali.
Fabbricati rurali strumentali
IMU: i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (per il ricovero degli animali, attrezzatura, prodotti agricoli, abitazioni dipendenti impiegati e altro) sono esclusi dall’IMU. Si tratta di immobili iscritti in catasto sotto la voce D10 oppure contrassegnati dalla lettera R.TASI: a tali immobili si applicherà il nuovo tributo sui servizi indivisibili. Stessa base imponibile IMU (rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per i relativi coefficienti). L’aliquota è pari all’1 per mille, non rivedibile al rialzo. Si ritiene, invece, che il comune possa rivedere al ribasso tale aliquota così come prevedere specifici casi di esenzione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
venerdì 3 gennaio 2014
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