giovedì 30 gennaio 2014
mercoledì 29 gennaio 2014
martedì 28 gennaio 2014
lunedì 27 gennaio 2014
domenica 26 gennaio 2014
sabato 25 gennaio 2014
venerdì 24 gennaio 2014
giovedì 23 gennaio 2014
martedì 21 gennaio 2014
MINI SANATORIA DELLE CARTELLE
PROCEDURA SANATORIA CARTELLE ESATTORIALI
Tutto e subito! È la condizione richiesta per aderire alla minisanatoria delle cartelle esattoriali che consentirà di regolarizzare le proprie pendenze con il fisco prevista dalla Legge di Stabilità (legge n. 147 del 27 dicembre 2013). Vediamo di capirne un po’ di più.
Soggetti interessati
Sono i soggetti che hanno debiti verso le agenzie fiscali, gli uffici statali, le regioni, le province e i comuni, affidati in riscossione entro la data del 31 ottobre 2013. La sanatoria include anche gli avvisi esecutivi ex art. 29 D.L. n. 78/2010 affidati in riscossione fino alla medesima data.
Sono escluse invece le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della magistratura contabile (Corte dei Conti).
Modalità di adesione
I soggetti interessati devono provvedere al pagamento dell’intero importo originariamente iscritto a ruolo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del DPR 602/73, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto.
In buona sostanza, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi e con il pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, oppure quello residuo oltre alle somme dovute a titolo di remunerazione (art. 17 D.Lgs n. 112/99).
Per le rateazioni in corso, dal momento che a seguito dell’adesione al minicondono, gli interessi di dilazione non saranno più dovuti, si dovrà procedere allo scorporo.
Modalità di pagamento
Alla luce del contenuto dei commi 618 – 624 dell’articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 non vengono fino ad ora stabilite le modalità per effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Stando così le cose, si deduce che il debitore dovrà eseguire il pagamento direttamente al concessionario della riscossione competente (non oso pensare ai disagi e alle lunghe code per i contribuenti che aderiscono).
Termini di adesione
Il termine entro cui aderire alla sanatoria per le cartelle esattoriali è fissata al 28 febbraio 2014.
Sospensione della riscossione
Al fine di consentire l’adesione alla sanatoria e la registrazione dei pagamenti, la riscossione dei carichi resterà sospesa fino alla data del 15 marzo 2014. Fino allo stesso periodo resteranno sospesi anche i termini di prescrizione.
Obblighi dell’agente della riscossione
Dopo aver ricevuto il pagamento, l’agente della riscossione è automaticamente obbligato a trasmettere, entro la data del 30 giugno 2014, a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno aderito alla sanatoria effettuando i pagamenti entro il termine previsto.
E sempre entro il 30 giugno 2014, l’agente della riscossione ha l’obbligo di informare, tramite posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento delle somme nei termini previsti, dell’avvenuta estinzione del debito.
Resto sempre dell’idea che questa sanatoria è destinata a suscitare poco interesse nella platea di contribuenti potenzialmente interessati. Come è possibile pretendere che tantissimi contribuenti (privati cittadini, aziende e professionisti in crisi) possano pagare i loro debiti arretrati, pur senza interessi, entro il 28 febbraio?
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
martedì 14 gennaio 2014
domenica 12 gennaio 2014
sabato 11 gennaio 2014
venerdì 10 gennaio 2014
mercoledì 8 gennaio 2014
2014: COSA CI ASPETTA AL RIENTRO
DELLE FERIE NATALIZIE
Succede che al ritorno delle vacanze si provi quasi sempre una sorta di ansia da rientro. Per noi commercialisti e consulenti, questa ansia aumenta sempre più quando guardiamo agli adempimenti e alle prime scadenze fiscali segnate in agenda. Ma cosa ci aspetta in questo inizio di anno? Vediamo le principali scadenze.
10 gennaioI contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000 (forfettino), e che hanno richiesto l’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate, devono effettuare la comunicazione telematica dei dati contabili relativi alle operazioni effettuate nel trimestre precedente (IV trimestre 2013).
16 gennaio
Oltre alle consuete scadenze di metà mese (Iva dei contribuenti mensili, ritenute, lettere di intento, etc…) troviamo la Tares e la Tobin Tax (l’imposta sulle transazioni finanziarie) che riguarda le banche, le fiduciarie, le imprese di investimento ma anche i contribuenti individuali che hanno effettuato transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari o notai.
24 gennaio
L’appuntamento previsto è per la cosiddetta mini-IMU. L’obbligo del versamento della mini-IMU nasce quando il Comune ha deliberato per il 2013 un’aliquota superiore allo 0,4% (soglia base), anche se fosse la stessa aliquota del 2012.
Il pagamento della cosiddetta mini-IMU si sarebbe dovuto effettuare entro il 16 gennaio ma un emendamento alla Legge di Stabilità per concedere più tempo agli operatori del settore, ai commercialisti, ai consulenti e ai CAF, per effettuare i conteggi, prorogava la scadenza al 24 gennaio.
31 gennaiospesometro)
Ci ritroviamo ancora una volta sulle nostre scrivanie la comunicazione dei dati riguardanti lo “spesometro” da inviare entro fine mese. Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del direttore del 2 agosto aveva ridefinito le modalità di trasmissione e le date di scadenza dell’istituto introdotto dall’articolo 21 del D.L. 78/2010.
Il provvedimento disponeva che le comunicazioni relative alle operazioni rilevanti Iva 2012 dovevano essere trasmesse in modalità telematica entro il 12 novembre per i soggetti obbligati alla comunicazione che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed entro il 21 novembre per tutti gli altri soggetti in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione dello “spesometro”.
Poi però, a pochi giorni dalla scadenza del termine originario, era arrivata la proroga/non proroga. In realtà, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate annunciava l’apertura del canale telematico per l’invio delle comunicazioni fino alla data del 31 gennaio 2014.
Beni di impresa concessi in godimento ai soci
Entro il 12 dicembre le imprese e i loro soci e familiari dovevano adempiere all’invio della comunicazione relativa ai beni d’impresa concessi in godimento, nonché ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ricevute dall’impresa nel corso dell’anno 2012. Il 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate aveva emanato due distinti provvedimenti con i quali erano state ridefinite le modalità e i termini di comunicazione.
Il 27 novembre venivano invece approvati i modelli per l’invio della comunicazione. E sempre a ridosso della scadenza arrivava la proroga al 31 gennaio 2014. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre annunciava infatti la validità degli invii telematici effettuati entro il 31 gennaio accogliendo le rimostranze degli operatori di settore che si erano trovati con pochi giorni a disposizione tra l’approvazione dei modelli e l’originaria scadenza.
Per l’anno 2013 e le successive annualità entrambe le comunicazioni dovranno invece essere trasmesse telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta di riferimento (salvo ulteriori proroghe).
Se consideriamo che tra una scadenza e l’altra dobbiamo far posto anche ai vari ravvedimenti operosi per coloro che non hanno pagato le imposte nel mese di dicembre (secondo acconto delle imposte, IMU, acconto Iva), direi proprio che il tempo di annoiarci non ce lo abbiamo.
Insomma, come inizio non c’è male! Che ne dite?
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
IMU, IUC,TASI E TARI QUADRO DI SINTESI
IMU, IUC, TASI E TARI
QUADRO DI SINTESI
In principio era l’ISI, che diventò ICI, per poi trasformarsi in IMU e con una girandola di nomi e nomignoli si triplicò in IUC, TARI e TASI, assorbendo TARSU, TARES E TIA, per non cambiare e restare se stessa. È stata pubblicata da poco la Legge di Stabilità (L. n. 147/2013) che ha introdotto importanti novità in tema di imposte sulla casa, e già si sta pensando ai primi ritocchi. Facciamo il punto della situazione.In particolare si è ipotizzato di elevare l’aliquota della TASI dal 2,5 al 3,5 per mille e, di conseguenza, l’aliquota massima dell’IMU + TASI dal 10,6 al 11,6 per mille. In contrappeso si dovrebbero prevedere delle detrazioni per la TASI anche se limitate all’abitazione principale.
L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:
- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Abitazione principale
IMU: non si applica al possesso di abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.TASI: la base imponibile è la stessa dell’IMU. Per il 2014 l’aliquota non potrà superare il 2,5 per mille. Dal momento che il titolare del diritto reale coincide con l’occupante, l’imposta sarà di fatto dovuta solo dal titolare del diritto reale, non potendosi mai configurare l’alterità tra titolare del diritto reale e occupante. Non potrà, quindi, determinarsi alcuna ripartizione dell’onere tra proprietari e occupanti, con applicazione in capo agli inquilini di una’aliquota tra il 10 e 30 per cento e la restante parte a carico dei proprietari.
TARI: è un tributo che di fatto sostituisce la TARSU/TARES/TIA e quindi è dovuta.
Altri fabbricati
IMU: il tributo è dovuto in ragione dell’aliquota stabilita dal comune che non potrà superare il 10,6 per cento. In caso di unità abitative locate, l’IMU si aggiunge all’IRPEF ordinaria con possibilità da parte dei Comuni di ridurre l’aliquota IMU fino al 4 per mille per gli immobili locati a canone concordato. Per le unità abitative non locate, dal 2013, si verserà l’imposta sui redditi non essendo più assorbita dall’IMU con un ulteriore aggravio: il reddito derivante dalle suddette unità immobiliari che si trovano nel medesimo Comune in cui si trova l’abitazione principale sarà maggiorato del 50%. Si sottolinea che il peggioramento dell’imposizione riguarderà le seconde case sfitte che si trovano nel medesimo comune in cui è ubicata l’abitazione principale comprendendo anche le unità concesse in comodato a parenti e amici.TASI: la base imponibile è la stessa dell’IMU. Per il 2014 l’aliquota base è pari all’1 per mille con possibilità in capo ai Comuni di azzerarla o portarla al suo valore massimo pari al 2,5 per mille. L’imposta va suddivisa tra proprietari e occupanti (se diversi). La parte in capo agli inquilini oscilla tra il 10 e 30 per cento. La restante parte sarà a carico dei proprietari. Va aggiunto che la sommatoria IMU+TASI non potrà superare l’aliquota massima prevista per l’IMU, pari al 10,6 per mille.
TARI: è il nuovo nome della tassa sui rifiuti. Si fonda sui medesimi criteri tariffari della tassa precedente e l’importo finale non dovrebbe modificarsi rispetto al tributo al passato.
Terreni agricoli
IMU: la base imponibile IMU per i terreni agricoli è determinata assumendo il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. Un’importante eccezione riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: il moltiplicatore è pari a 75. Per individuare i soggetti che possono fruire del moltiplicatore ridotto, di grande importanza è la circolare del dipartimento delle finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.TASI: i terreni agricoli dovrebbero essere assoggettati alla TASI nonostante la scarsa chiarezza della norma che, delineando il presupposto oggettivo, si riferisce alle “… aree scoperte nonché di quelle edificabili…”.
TARI: non si applica ai terreni agricoli ma solo ai fabbricati rurali strumentali.
Fabbricati rurali strumentali
IMU: i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (per il ricovero degli animali, attrezzatura, prodotti agricoli, abitazioni dipendenti impiegati e altro) sono esclusi dall’IMU. Si tratta di immobili iscritti in catasto sotto la voce D10 oppure contrassegnati dalla lettera R.TASI: a tali immobili si applicherà il nuovo tributo sui servizi indivisibili. Stessa base imponibile IMU (rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per i relativi coefficienti). L’aliquota è pari all’1 per mille, non rivedibile al rialzo. Si ritiene, invece, che il comune possa rivedere al ribasso tale aliquota così come prevedere specifici casi di esenzione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
venerdì 3 gennaio 2014
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