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giovedì 27 febbraio 2014

ELABORAZIONE DARE AVERE APPLICATO


lunedì 3 febbraio 2014

                 RINUNCIA ALL'EREDITA'

Al chiamato all’eredità è data la possibilità di scegliere se accettare l’eredità e diventare erede a tutti gli effetti o rinunciare all’eredità medesima, manifestando la volontà di non volerla accettare. Vediamo come effettuare la rinuncia all’eredità, entro quali limiti temporali e a quali condizioni.
Generalmente si rinuncia all’eredità quando questa è oberata da debiti e pertanto diventa meno problematico rinunciare tout court piuttosto che accettare con beneficio d’inventario.
L’art. 519 e seguenti del Codice Civile regolano la rinuncia all’eredità. La volontà di rinunciare all’eredità deve essere manifestata dal chiamato all’eredità esclusivamente mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o dinanzi al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione; la dichiarazione verrà poi inserita nel Registro delle Successioni in modo tale che i terzi ne possano venire a conoscenza.
Non è possibile rinunciare all’eredità anteriormente all’apertura della successione, pena nullità della dichiarazione stessa.
La rinuncia:
  • non può essere né condizionata, né sottoposta a termine;
  • è sempre e solo considerata totale, cioè fatta con riferimento all’intera eredità; questo significa, in altre parole, che non si può decidere di rinunciare solo ad una parte dell’eredità o solo ad alcuni beni ricompresi in asse ereditario;
  • non è possibile da parte di colui che rinuncia all’eredità rinunciare a favore dell’uno e dell’altro coerede.
Ecco alcuni esempi di casistiche inammissibili:
caso in cui Tizio dichiari di accettare l’eredità a condizione di non pagare i debiti presenti nel patrimonio del de cuius;
  • caso in cui Caio voglia accettare l’eredità da un dato termine (es. solo dopo tre anni dall’apertura della dichiarazione di successione);
  • caso di Caia che dichiara di accettare l’eredità limitatamente agli immobili di proprietà del defunto.
Per espressa previsione di legge (art. 521 C.C.), ricordiamo che il chiamato all’eredità che rinuncia  al patrimonio ereditario è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Pertanto se il chiamato all’eredità rinuncia e ha discendenti legittimi questi gli subentrano di diritto e acquisiscono la quota del rinunciatario; al contrario, se il rinunciatario non ha discendenti, la sua quota andrà ad accrescere quella dei restanti coeredi che invece accettano l’eredità.
Ai sensi dell’art. 525 C.C., il chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, ha ancora la possibilità di accettare l’eredità medesima fino a che non si sia prescritto il diritto di accettarla. La revoca della rinuncia all’eredità, tuttavia, non deve comportare alcun pregiudizio alle ragioni acquistate da terzi sui beni che sono ricompresi nell’asse ereditario, potendo avvenire solo se l’eredità stessa non sia già stata acquistata da un altro dei chiamati.
Se la dichiarazione di rinuncia è effetto di dolo o violenza, il rinunciante può impugnare la suddetta dichiarazione. Si ha dolo, infatti, quando il chiamato è stato indotto a rinunciare mediante raggiri e inganni, mentre si ha violenza quando il chiamato è stato costretto a rinunciare a causa di minaccia di un male ingiusto e notevole nei suoi confronti o nei confronti di una persona a lui vicina.
Nota sul coniuge superstite che rinuncia all’eredità
Si ricorda che il diritto d’abitazione (art. 540 C.C.) sulla casa adibita ad abitazione familiare si “acquista” in capo al coniuge superstite al momento dell’apertura della successione senza bisogno di accettazione (art. 649 C.C.). Pertanto la rinuncia non fa venir meno tale diritto.
In relazione all’eventuale richiesta da parte del coniuge superstite dell’agevolazione prima casa, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 25 febbraio 2005 ha affermato che il coniuge superstite può richiedere l’agevolazione prima casa, sempre che sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche se rinuncia all’eredità.
Lauretta Mauro – Centro Studi CGN




ELABORAZIONE DARE AVERE APPLICATO 2-30


domenica 2 febbraio 2014

LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO NELLE NUOVE CO.CO.PRO.
cocopro

In  questo articolo vogliamo soffermarci su quello che è stato definito come uno degli aspetti più singolari del contratto a progetto: la determinazione del corrispettivo, con particolare riferimento alle ultime precisazioni ministeriali.

Le collaborazioni coordinate continuative anche a progetto sono disciplinate dagli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276/2003, che ne disciplinano, tra gli altri, diversi aspetti, quali:

la definizione ed il campo di applicazione;
  • la forma;
  • gli obblighi e diritti del lavoratore;
  • il regime di estinzione del contratto di collaborazione;
  • previsioni di conversione dei contratti di collaborazione.
All’indomani delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012, l’art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003 dispone:
  • che il compenso debba essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito
  • in relazione a ciò e  alla particolare natura della prestazione e del contratto non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici
  • e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
Se da più parti tali previsioni hanno destato qualche perplessità, in merito a come identificare i parametri di riferimento per la determinazione del corrispettivo (posto che le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto non costituiscono lavoro subordinato e che, salvo le poche e recentissime eccezioni, non hanno un CCNL) al comma successivo la norma è giunta “in soccorso” prevedendo che:
“in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”…
Se indubbio è l’interesse che queste previsioni hanno suscitato negli addetti ai lavori, altrettanto interessante è stata la specificazione del Ministero del lavoro (Circ. 22 aprile 2013 n. 7258) che relativamente ai criteri da seguire per la definizione del corrispettivo del collaboratore ha chiarito che il compenso non deve essere parametrato al tempo impiegato per realizzare il progetto, ma che tuttavia “l’elemento temporale rileva ai fini della valutazione circa la congruità dell’importo attribuito al collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento.”
Ora, nella stessa nota il Ministero ha anche sottolineato il riferimento del nuovo art. 63 “ai minimi salariali applicati nello specifico settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, in forza dei contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati”. Premesso che, a parere di chi scrive, la previsione di un corrispettivo parametrato ai minimi “salariali” parrebbe quanto meno inconsueta per le collaborazioni a progetto, che, di norma, attengono a prestazioni dal contenuto professionale elevato, a chiarimento del punto, la citata nota ricorda che laddove non si rinvenga una contrattazione per lo specifico settore, a parità di estensione temporale (che cos’è l’estensione temporale se non una sorta di orario di lavoro?) dell’attività oggetto della prestazione, si fa riferimento “alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.
Se di indubbio interesse risultano le espressioni del legislatore e le precisazioni ministeriali su questi argomenti, non meno meritevoli di attenzione saranno le traduzioni operative da parte degli addetti ai lavori nella redazione pratica dei contratti a progetto, come anche il mantenimento delle collaborazioni a progetto nell’ambito delle prestazioni di carattere autonomo (seppur in coordinamento con il committente), vista la progressiva assimilazione sotto più profili alle forme del lavoro subordinato.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN