domenica 29 dicembre 2013
LA PARTITA DOPPIA SECONDO LUCA PACIOLI
LA PARTITA DOPPIA SECONDO LUCA PACIOLI
Per cogliere più agevolmente i fondamenti del
sistema informativo del Pacioli, ci accingiamo ad
applicare le norme e le procedure contabili stabilite nel De computis et scripturis .
Prendendo in considerazione un'impresa mercantile di nuova costituzione, in partenza interamente finanziata con il proprio capitale.
Facciamo conto di essere il mercante in questione che, una volta riforniti gli scaffali e magazzini, prima di cominciare a vendere voglia fare il punto della situazione. Avendo egli a disposizione,
per operare, un complesso di beni così catalogabili: denaro contante in cassa; merci in magazzino per la vendita alla clientela; beni mobili e stabili quali il bancone ed altre attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività. Si tratta di sommare i valori di questi beni. Ed ecco allora che ricorre ad un ingegnoso espediente. Divide verticalmente a metà, con una (riga), il foglio su cui intende prendere nota di tutto, e decide di elencarvi ordinatamente sulla parte di sinistra i beni in suo possesso, con specificato il valore degli stessi, espresso in ducati. E darà a detta parte il nome di sezione delle attività. Mentre nella sezione di destra,che per contrapposizione denominerà sezione delle passività, segnerà il valore del capitale, ovverosia il totale delle attività già elencate, che sono di sua esclusiva proprietà,costituiscono per il loro valore complessivo,l'entità del proprio capitale immesso
nell'impresa mercantile.
Attività Passività
Cassa 200
Mercanzia 450
Mobili ,Stabili re 300 Capitale Proprio 950
ducati 950 ducati 950
duttilità del prospetto
Se poi il giorno stesso o quello successivo, gli capitasse di acquistare un'ulteriore partita di merce,al prezzo di 120 ducati, per la quale il fornitore gli consentisse un pagamento differito nel tempo,
lo stesso si renderebbe conto, che il prospetto appena concepito si presterebbe agevolmente a recepire la nuova operazione, modificandosi come segue.
Attività Passività
Cassa 200 Debiti verso 120
Mercanzia 570 Fornitori
Mobili Stabili 300 Capitale proprio 950
e Attrezzature ------ -------- Ducati 1070 Ducati 1070
Senza ulteriori indugi, possiamo affermare che, grazie alla suddivisione del foglio in due sezioni, il nostro ipotetico mercante è in grado di comporre un prospetto che, con riferimento ad un preciso istante, ritrae la sua impresa da due punti di vista alternativi e complementari. Il primo aspetto quello delle "Attività", mette in mostra specificandone i valori, i beni che l'imprenditore ha a disposizione per svolgere l'attività; il secondo aspetto, quello delle "Passività" evidenzia, sempre in termini di valore i diritti economici che su i suoi beni fanno presa, quelli dei creditori e quelli del proprietario in veste, per l'appunto, di proprietà.
ECCO INVENTATO il "CONTO",
o conto a "T", che è un modo, o "modello", del tutto originale di rapportarsi alla realtà d'impresa, mercantile o altro che sia. Esso consente, con un unico colpo d'occhio, una duplice visione dell' impresa, ponendo in evidenza tanto la sua struttura reale Attività,quanto la sua struttura finanziaria Passività.
Come corollario all'invenzione del Grande Luca Pacioli, aggiungo di seguito la definizione del conto medesimo, estrapolata dal testo di contabilità in partita doppia Metodo Cagnoni.CHE COSA SONO I CONTI?
Come primo passo dobbiamo fare la conoscenza degli strumenti di cui dovremo continuamente servirci, e cioè dei conti. La pratica quotidiana ce ne dà la nozione,
E' CONTO QUALUNQUE PROSPETTO NEL QUALE, MEDIANTE SOMME E SOTTRAZIONI SI RILEVA LA GRANDEZZA CHE, MANO A MANO, ASSUME L'OGGETTO A CUI IL CONTO SI RIFERISCE.
Le espressioni "Dare" e "Avere" sono quelle, come sappiamo, normalmente usate per qualunque specie di conti. Queste espressioni sono le più ovvie e naturali per i conti intestati a persone o cose.
COSA SIGNIFICA APRIRE UN CONTO?
Aprire un conto vuol dire cominciare a registrare in un prospetto dedicato ad un determinato oggetto, il valore dello stesso al momento dell'apertura e le variazioni che l'oggetto del conto subirà
per effetto delle operazioni che su di esso si faranno.
COSA SIGNIFICA CHIUDERE UN CONTO?
Chiudere un conto vuol dire mettere in evidenza il valore netto assunto dall'oggetto in un dato momento. Si tirano i totali di ciascuna delle due colonne e se ne fa la differenza. Questa differenza, che è l'importo che manca affinché le due colonne pareggino si chiama saldo e si registra nella colonna dove il valore registrato è minore, dopo di che le due colonne pareggiano, ossia
bilanciano.
COSA SIGNIFICA ADDEBITARE UN CONTO?
Addebitare un conto vuol dire registrare un importo nella colonna dare di quel conto.
COSA SIGNIFICA ACCREDITARE UN CONTO?
Accreditare un conto vuol dire registrare un importo nella colonna avere di quel conto.
I CONTI E LA CONTABILITA' GENERALE
A seconda della natura dei fatti che sono chiamati a rilevare, i conti possono dividersi nelle seguenti grandi classi:
CONTI PATRIMONIALI,
vale a dire conti aperti alle attività e alle passività, quali figurano nel bilancio.
CONTI ECONOMICI,
vale a dire conti aperti ai costi e ai ricavi che si verificano durante l'esercizio.
CONTI AL NETTO,
vale a dire conti aperti al capitale netto e alle sue modificazioni.
Dopo la sintetica trattazione dei conti, si passa ora alla conoscenza e alla scritturazione sulla prima nota di contabilità generale.
LA PRIMA NOTA SISTEMATICA,
In data 15 Dicembre 1980 è stata presentata presso la Camera di Commercio di Lucca la domanda n° 19128/80 (corredata della relazione tecnica) per ottenerne il brevetto.
Negli anni successivi questa prima nota è stata utilizzata da decine di migliaia di persone, studi professionali, associazioni di categoria, aziende, e a conferma della sua validità, la stessa è stata inserita nei testi di ragioneria per gli Istituti tecnici autori Astolfi e Negri edizioni Tramontana. Infine, in data 26 Febbraio 1987, il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato D.G.P.I. UFFICIO CENTRALE BREVETTI rilascia al titolare Ulderico Cagnoni il brevetto per Modello Industriale n°204719.
CARATTERISTICHE DELLA PRIMA NOTA
Estrema facilità di registrazione, anche da parte del compilatore inesperto e non pratico della contabilità. Chiarezza di scrittura nella compilazione delle registrazioni in quanto lo schema che deve accogliere la registrazione è preimpostato: è sufficiente quindi contrassegnare con il segno (x) le operazioni volute. Annotazione in un apposito riquadro dell'importo della operazione con conseguente inserimento automatico degli importi in dare ed avere.
Elaborazione immediata, senza possibilità di errori nell'attribuzione del Dare/Avere, l'elaborazione in partita doppia è possibile anche a coloro che non hanno una preparazione specifica in materia contabile, ciò grazie al brevetto della nostra tavola sinottica.
Informo che al termine di questo articolo, e a completamento dello stesso, potrete vedere il video di you-tube "come attribuire ai conti il dare e l'avere".
Clicca su: http://youtu.be/_-cTDr2iWbE
Ulderico Cagnoni
sabato 28 dicembre 2013
AGEVOLAZIONI FISCALI
SOSTITUZIONE DI VALVOLE
Ai fini della detrazione del 65%, l'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su
tutti i corpi scaldanti, ad esclusione degli impianti di
climatizzazione invernale progettati e realizzati
con temperature medie del fluido termovettore inferiori
a 45° C, è
indispensabile, tanto che è uno dei
requisiti da asseverare da parte del tecnico abilitato
per fruire della detrazione.
Viceversa, la semplice installazione delle valvole senza la sostituzione della caldaia non è
sufficiente per raggiungere i requisiti di miglioramento termico necessari per fruire della
detrazione.
venerdì 27 dicembre 2013
STOP AI PAGAMENTI IN CONTANTI !!!
Per affitti e ProfessionistiCambiano i governi ma la lotta al denaro contante continua. Dopo la riduzione della soglia per i pagamenti in contanti del Governo Monti, anche il nuovo esecutivo guidato da Letta si sofferma sulla lotta al denaro contante.
Dal 2014 stop ai pagamenti in contanti per affitti e professionisti.
Stop ai pagamenti in contanti per i professionisti
Sull'obbligo di installazione POS per i professionisti al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti si è creata una vera diatriba. Prima l'obbligo poi ritirato ed alla fine si giunge alla soluzione all'italiana, almeno fino a giugno. I liberi professionisti che producono un fatturatoannuo superiore ai 200.000 euro non potranno accettare pagamenti in contanti superiori ai 30 euro.
Pubblicato da StudioCagnoniProgetti
giovedì 26 dicembre 2013
ABOLIZIONE DELLA RESPONSABILITA'
SOLO PER L' IVA
Il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, cosiddetto “decreto del fare”, tra le altre semplificazioni, prevede l’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti relativamente ai versamenti Iva. Chiariamo quindi cosa cambia con l’introduzione di questo nuovo decreto.
La norma attualmente in vigore, dal 12 agosto 2012, prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore/committente per i versamenti fiscali del subappaltatore/appaltatore, salvo che venga acquisita la documentazione da cui risulti che quest’ultimo abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali alla data del pagamento del corrispettivo.
L’articolo 13ter del D.L. 83/2012, cosiddetto Decreto Crescita, aveva modificato la disciplina in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto sostituendo il comma 28 dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006 e introducendo i nuovi commi 28bis e 28ter che riguardavano la responsabilità dell’appaltatore e del commitente ed il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina.
I dubbi e le criticità della norma hanno generato sempre molta confusione facendo scomodare l’Amministrazione Finanziaria che più volte ha cercato di chiarire e semplificare gli adempimenti (C.M. 40/E del 2012 e Circolare 2/E del 2013) concedendo all’appaltatore e al subappaltatore la possibilità di fornire la prova di aver versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e l’Iva con una certificazione o un’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato o dal responsabile del CAF.
Il settore degli appalti da sempre risente degli eccessivi adempimenti burocratici a carico degli operatori economici coinvolti e le ulteriori misure introdotte dal decreto crescita hanno ostacolato ancor di più la conclusione dei contratti.
Alle responsabilità già non indifferenti, infatti, si andava a sommare l’ulteriore aggravio della responsabilità fiscale (Iva e ritenute su retribuzioni) a carico dell’appaltatore e del committente.
Con la nuova disposizione contenuta nel decreto del fare, viene ora soppressa la responsabilità dell’appaltatore relativamente ai versamenti Iva, con la modifica al comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Attenzione quindi! La responsabilità solidale sugli appalti non scompare del tutto, ma permane per quanto riguarda le retribuzioni e i contributi previdenziali e assicurativi.
Viene ritoccata solo in parte una norma inutile e vessatoria nei confronti delle imprese appaltatrici, rivelatasi inefficace anche sul piano del contrasto alla lotta all’evasione, che per gli operatori economici si traduce solo in una serie di oneri a loro carico e nell’interruzione nei pagamenti ad appaltatori e subappaltatori.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
APPALTI:
COMMITTENTE RESPONSABILEPER SALARI E CONTRIBUTI
A chi spetta informare gli operatori del settore della vigenza delle norme che prevedono la responsabilità in solido tra committente, appaltatore e subappaltatore per retribuzioni e contributi? È il caso di richiamare la normativa, oggetto di modifiche negli ultimi tempi, nei suoi aspetti sostanziali.
Per quanto possa sembrare retorica la domanda, posto che tra consulente e cliente vi debba essere chiarezza dei limiti e dei contenuti del mandato professionale sottoscritto, per il momento, il collega che mi rivolgeva la domanda e il cliente da questi assistito si ritrovano coinvolti in una vicenda di responsabilità, nei limiti della mancata assistenza il primo (incolpato dal suo cliente), per responsabilità solidale, il secondo.
Nell’ambito degli appalti e subappalti, committenti, appaltatori e subappaltatori devono prestare massima attenzione al regime di solidarietà per retribuzioni, contributi e premi nei riguardi dei lavoratori subordinati e autonomi coinvolti negli appalti di opere e servizi.
La norma fondamentale in materia è l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 che, attualmente, dispone quanto segue:
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Dall’esame dell’art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003 si evince che la normativa si applica agli appalti e subappalti di opere e servizi:
- sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera o del servizio affidatagli dal committente sulla base di un contratto di appalto;
- sia nell’ipotesi in cui, previa autorizzazione del committente, l’appaltatore stipuli un contratto di subappalto con un terzo (c.d. “subappaltatore”), avente ad oggetto l’esecuzione, da parte di quest’ultimo, dell’opera o del servizio che l’appaltatore si è obbligato a realizzare in esecuzione del contratto di appalto.
Tale disciplina non si applica quando il committente è riconducibile:
- a una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale;
- alla Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
- i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
- i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
- i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
- le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo, una volta raggiunta l’entità massima della sanzione civile prevista per l’omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi.
L’ammontare delle somme che possono essere oggetto dell’obbligazione solidale in capo al committente/appaltatore non è limitato all’ammontare del corrispettivo ancora spettante all’appaltatore/ subappaltatore per l’esecuzione del contratto di appalto/subappalto dallo stesso stipulato.
Ciò significa, ad esempio, che il committente, anche qualora abbia già integralmente versato il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’inadempimento, da parte dell’appaltatore (in qualità di datore di lavoro), degli obblighi di natura retributiva e contributiva relativi al periodo di esecuzione del suddetto contratto e ai lavoratori direttamente impiegati nella realizzazione dell’opera o servizio oggetto del medesimo.
Nel novero dei soggetti beneficiari delle tutele in argomento, oltre ai lavoratori subordinati, sono compresi i lavoratori con “contratto di lavoro autonomo”, senza operare distinzioni. Al riguardo la circolare n. 35/2013 del Ministero del Lavoro evidenzia che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi professionali con partita IVA, la responsabilità solidale riguarda esclusivamente i compensi dovuti a questi ultimi (i contributi sono versati autonomamente); per quanto concerne i lavoratori c.d. parasubordinati (i collaboratori coordinati continuativi, con o senza progetto, e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, ossia lavoratori operanti sì sulla base di un rapporto di lavoro autonomo), in ragione del fatto che i contributi sono versati dal datore di lavoro, il committente potrebbe essere chiamato a rispondere dell’inadempimento dell’appaltatore riguardante le retribuzioni nonché i contributi previdenziali e assicurativi.
L’ultima parte dell’art. 29 in esame consente al committente di richiedere la possibilità di eccepire il beneficio di preventiva escussione, ossia il patrimonio del committente potrà essere aggredito solo a seguito dell’escussione del patrimonio del’appaltatore. In caso di pagamento del committente, a quest’ultimo viene data la possibilità di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l’azione di regresso.
La normativa in esame comporta un controllo nella filiera imponendo a ogni imprenditore di controllare la controparte, pena la responsabilità in solido per le obbligazioni retributive e contributive contratte dalla controparte.
Risultano lecite e opportune, quindi, le previsioni contrattuali che subordinano i pagamenti dei corrispettivi alla verifica puntuale del lavoro svolto dalle maestranze che hanno accesso presso il cantiere nonché la verifica dei relativi pagamenti connessi alle retribuzioni e ai contributi da parte dell’appaltatore.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
mercoledì 25 dicembre 2013
NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO
EQUITALIA

Ti è appena arrivata una cartella di pagamento Equitalia e non hai proprio voglia di farti una lunga coda in banca o alle poste? Niente paura, da adesso puoi pagare anche nelle ricevitorie Sisal e Lottomatica sotto casa tua! Grazie agli accordi firmati con le due reti di ricevitorie, in applicazione del protocollo d’intesa “Reti Amiche”, già da alcune settimane i contribuenti italiani hanno a disposizione circa 60 mila punti di pagamento in più oltre agli sportelli di Equitalia e agli altri canali già attivi sul territorio per pagare le cartelle esattoriali. Vediamo come.
L’obiettivo è quello di ridurre i disagi, soprattutto nelle grandi città dove i contribuenti (per lo più anziani) si trovano spesso costretti a lunghe code ed estenuanti attese presso gli sportelli della riscossione, della banca o degli uffici postali.

Grazie a questa nuova possibilità, per effettuare i pagamenti delle cartelle Equitalia, i contribuenti potranno così usufruire di un’ampia fascia oraria e di tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica.
Le cartelle di pagamento interessate dalla novità sono quelle notificate a partire dal 24 giugno di quest’anno. Queste cartelle contengono infatti uno speciale codice a barre che ne consente il pagamento in tutte le ricevitorie convenzionate alle due reti.
L’importo massimo per ogni operazione è fissato a 1.500 euro per i pagamenti presso Lottomatica e 1.000 euro per i pagamenti SisalPay.
Sui pagamenti effettuati presso le ricevitorie sono applicate delle commissioni di incasso di spettanza di Sisal e Lottomatica, pari a 1,55 euro su ciascuna transazione. Per i pagamenti effettuati con le carte Lottomaticard le commissioni di incasso ammontano a 1,30 euro per ogni transazione mentre per i pagamenti effettuati con carte di credito e bancomat le commissioni ammontano a 2,00 euro per transazione.

Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato sia entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre la scadenza: l’importo viene infatti aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive e gli interessi previsti dalla legge.
Come trovare i punti vendita Lottomatica e Sisal?
Per trovare i punti vendita Lottomatica abilitati al servizio, che consentono di effettuare i pagamenti con carta PagoBancomat, carte prepagate Lottomaticard e carte di credito, basta consultare il sito www.lisclick.it. Per scoprire invece il punto SisalPay più vicino a casa è possibile consultare il sito internet www.sisalpay.it.
Quindi, riepilogando, allo stato attuale i pagamenti delle cartelle di pagamento si possono effettuare presso gli sportelli Equitalia (trovando lo portello più vicino), le banche (filiali, bancomat abilitati, home banking), le poste (uffici, atm e chioschi abilitati, sito on line di poste italiane), i tabaccai convenzionati con banca ITB, le ricevitorie abilitate Sisal e Lottomatica, il sito internet di Equitalia (www.gruppoequitalia.it) con carta di credito o carta ricaricabile.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
EQUITALIA
Ti è appena arrivata una cartella di pagamento Equitalia e non hai proprio voglia di farti una lunga coda in banca o alle poste? Niente paura, da adesso puoi pagare anche nelle ricevitorie Sisal e Lottomatica sotto casa tua! Grazie agli accordi firmati con le due reti di ricevitorie, in applicazione del protocollo d’intesa “Reti Amiche”, già da alcune settimane i contribuenti italiani hanno a disposizione circa 60 mila punti di pagamento in più oltre agli sportelli di Equitalia e agli altri canali già attivi sul territorio per pagare le cartelle esattoriali. Vediamo come.
L’obiettivo è quello di ridurre i disagi, soprattutto nelle grandi città dove i contribuenti (per lo più anziani) si trovano spesso costretti a lunghe code ed estenuanti attese presso gli sportelli della riscossione, della banca o degli uffici postali.
Grazie a questa nuova possibilità, per effettuare i pagamenti delle cartelle Equitalia, i contribuenti potranno così usufruire di un’ampia fascia oraria e di tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica.
Le cartelle di pagamento interessate dalla novità sono quelle notificate a partire dal 24 giugno di quest’anno. Queste cartelle contengono infatti uno speciale codice a barre che ne consente il pagamento in tutte le ricevitorie convenzionate alle due reti.
L’importo massimo per ogni operazione è fissato a 1.500 euro per i pagamenti presso Lottomatica e 1.000 euro per i pagamenti SisalPay.
Sui pagamenti effettuati presso le ricevitorie sono applicate delle commissioni di incasso di spettanza di Sisal e Lottomatica, pari a 1,55 euro su ciascuna transazione. Per i pagamenti effettuati con le carte Lottomaticard le commissioni di incasso ammontano a 1,30 euro per ogni transazione mentre per i pagamenti effettuati con carte di credito e bancomat le commissioni ammontano a 2,00 euro per transazione.
Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato sia entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre la scadenza: l’importo viene infatti aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive e gli interessi previsti dalla legge.
Come trovare i punti vendita Lottomatica e Sisal?
Per trovare i punti vendita Lottomatica abilitati al servizio, che consentono di effettuare i pagamenti con carta PagoBancomat, carte prepagate Lottomaticard e carte di credito, basta consultare il sito www.lisclick.it. Per scoprire invece il punto SisalPay più vicino a casa è possibile consultare il sito internet www.sisalpay.it.
Quindi, riepilogando, allo stato attuale i pagamenti delle cartelle di pagamento si possono effettuare presso gli sportelli Equitalia (trovando lo portello più vicino), le banche (filiali, bancomat abilitati, home banking), le poste (uffici, atm e chioschi abilitati, sito on line di poste italiane), i tabaccai convenzionati con banca ITB, le ricevitorie abilitate Sisal e Lottomatica, il sito internet di Equitalia (www.gruppoequitalia.it) con carta di credito o carta ricaricabile.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
martedì 24 dicembre 2013
INCENTIVI INPS
NUOVE ASSUNZIONI
Sono finalmente arrivate le attese istruzioni per la richiesta e la fruizione degli incentivi sulle assunzioni di lavoratori, previsti dall’art.1 del DL n. 76/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99). A fornirle è la Circolare n. 131 del 17.09.2013 dell’INPS. Riepiloghiamo chi ha diritto agli incentivi, a quali condizioni e per quali rapporti di lavoro. Chiariamo inoltre quali sono i passi da seguire, sul piano operativo, per la richiesta dell’incentivo.Gli incentivi sono previsti per le assunzioni di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
I rapporti incentivati sono le assunzioni a tempo indeterminato, compresi i rapporti a tempo parziale e le forme di apprendistato, e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.
Sono invece espressamente escluse dai benefici le assunzioni di lavoratori domestici e quelle con contratto di lavoro intermittente o ripartito, in quanto forme contrattuali non idonee a garantire la stabilità dell’occupazione.
Tali assunzioni e trasformazioni devono essere state effettuate dal 7 agosto 2013 e potranno proseguire, fino all’esaurimento delle risorse stanziate per ogni Regione, fino al 30 giugno 2015.
L’incentivo è pari a 1/3 delle retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e non potrà superare la misura massima di 650,00 euro mensili per lavoratore.
Dal punto di vista della durata spetterà per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.
La concessione del bonus è subordinata inoltre alle seguenti condizioni:
- alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi);
- all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 (principi generali in materia di incentivi per le assunzioni);
- alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013).
- presentazione all’INPS, da parte del datore di lavoro, di una “domanda preliminare di ammissione”, da trasmettere mediante il modulo telematico “76-2013” che a breve sarà disponibile all’interno del sito dell’INPS;
- entro 3 giorni l’INPS verificherà l’ammontare delle risorse a disposizione e, in caso di disponibilità, comunicherà al datore di lavoro (in via telematica) che è stato “prenotato” in suo favore l’importo massimo dell’incentivo per il lavoratore indicato;
- entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro dovrà stipulare il contratto di assunzione o di trasformazione ed entro 14 giorni dovrà comunicare all’INPS, sempre telematicamente, l’avvenuta stipulazione del contratto, con contestuale presentazione dell’istanza di conferma della prenotazione che varrà come domanda definitiva di ammissione al beneficio;
- infine, ricevuta la domanda, l’INPS effettuerà alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, il cui esito (positivo o negativo) sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale.
APPALTI E SUBAPPALTI
A chi spetta informare gli operatori del settore della vigenza delle norme che prevedono la responsabilità in solido tra committente, appaltatore e subappaltatore per retribuzioni e contributi? È il caso di richiamare la normativa, oggetto di modifiche negli ultimi tempi, nei suoi aspetti sostanziali.Per quanto possa sembrare retorica la domanda, posto che tra consulente e cliente vi debba essere chiarezza dei limiti e dei contenuti del mandato professionale sottoscritto, per il momento, il collega che mi rivolgeva la domanda e il cliente da questi assistito si ritrovano coinvolti in una vicenda di responsabilità, nei limiti della mancata assistenza il primo (incolpato dal suo cliente), per responsabilità solidale, il secondo.
Nell’ambito degli appalti e subappalti, committenti, appaltatori e subappaltatori devono prestare massima attenzione al regime di solidarietà per retribuzioni, contributi e premi nei riguardi dei lavoratori subordinati e autonomi coinvolti negli appalti di opere e servizi.
La norma fondamentale in materia è l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 che, attualmente, dispone quanto segue:
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Dall’esame dell’art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003 si evince che la normativa si applica agli appalti e subappalti di opere e servizi:
- sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera o del servizio affidatagli dal committente sulla base di un contratto di appalto;
- sia nell’ipotesi in cui, previa autorizzazione del committente, l’appaltatore stipuli un contratto di subappalto con un terzo (c.d. “subappaltatore”), avente ad oggetto l’esecuzione, da parte di quest’ultimo, dell’opera o del servizio che l’appaltatore si è obbligato a realizzare in esecuzione del contratto di appalto.
Tale disciplina non si applica quando il committente è riconducibile:
- a una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale;
- alla Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
- i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
- i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
- i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
- le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo, una volta raggiunta l’entità massima della sanzione civile prevista per l’omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi.
L’ammontare delle somme che possono essere oggetto dell’obbligazione solidale in capo al committente/appaltatore non è limitato all’ammontare del corrispettivo ancora spettante all’appaltatore/ subappaltatore per l’esecuzione del contratto di appalto/subappalto dallo stesso stipulato.
Ciò significa, ad esempio, che il committente, anche qualora abbia già integralmente versato il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’inadempimento, da parte dell’appaltatore (in qualità di datore di lavoro), degli obblighi di natura retributiva e contributiva relativi al periodo di esecuzione del suddetto contratto e ai lavoratori direttamente impiegati nella realizzazione dell’opera o servizio oggetto del medesimo.
Nel novero dei soggetti beneficiari delle tutele in argomento, oltre ai lavoratori subordinati, sono compresi i lavoratori con “contratto di lavoro autonomo”, senza operare distinzioni. Al riguardo la circolare n. 35/2013 del Ministero del Lavoro evidenzia che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi professionali con partita IVA, la responsabilità solidale riguarda esclusivamente i compensi dovuti a questi ultimi (i contributi sono versati autonomamente); per quanto concerne i lavoratori c.d. parasubordinati (i collaboratori coordinati continuativi, con o senza progetto, e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, ossia lavoratori operanti sì sulla base di un rapporto di lavoro autonomo), in ragione del fatto che i contributi sono versati dal datore di lavoro, il committente potrebbe essere chiamato a rispondere dell’inadempimento dell’appaltatore riguardante le retribuzioni nonché i contributi previdenziali e assicurativi.
L’ultima parte dell’art. 29 in esame consente al committente di richiedere la possibilità di eccepire il beneficio di preventiva escussione, ossia il patrimonio del committente potrà essere aggredito solo a seguito dell’escussione del patrimonio del’appaltatore. In caso di pagamento del committente, a quest’ultimo viene data la possibilità di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l’azione di regresso.
La normativa in esame comporta un controllo nella filiera imponendo a ogni imprenditore di controllare la controparte, pena la responsabilità in solido per le obbligazioni retributive e contributive contratte dalla controparte.
Risultano lecite e opportune, quindi, le previsioni contrattuali che subordinano i pagamenti dei corrispettivi alla verifica puntuale del lavoro svolto dalle maestranze che hanno accesso presso il cantiere nonché la verifica dei relativi pagamenti connessi alle retribuzioni e ai contributi da parte dell’appaltatore.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
lunedì 23 dicembre 2013
FISCO PIU' VICINO
Abbiamo visto con il precedente articolo “Semplificazioni amministrative: cosa cambia?” che, con il comunicato stampa del 3 luglio 2013, sono state presentate dall’Agenzia delle entrate una serie di semplificazioni di taglio amministrativo, che vanno ad aggiungersi alle misure contenute nel Disegno di legge “Semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 giugno 2013. Riportiamo di seguito le semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa.
Più facile per gli agenti ottenere le ritenute ridotte – la dichiarazione che consente agli agenti di ottenere l’applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 20% non deve essere più presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno solare. La dichiarazione, pertanto, sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
Limite elevato a 50 euro per dedurre gli omaggi ai fini IVA – il limite per la piena deducibilità delle spese per gli omaggi sale a 50 euro anche ai fini IVA, allineandosi quindi con quello previsto per le imposte dirette.
Una sola denuncia annuale per i premi incassati dagli assicuratori esteri, eliminato l’obbligo di comunicarli al Fisco ogni mese – il rappresentante fiscale dell’assicuratore estero che opera in Italia deve presentare la comunicazione dei premi ed accessori incassati per anno solare e non più con frequenza mensile. Gli stessi termini di presentazione sono previsti anche per le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello stato in regime di libera prestazione di servizi, senza però avvalersi di rappresentante fiscale.
Niente più nulla osta dell’Agenzia per poter dedurre le quote di ammortamento finanziario legate agli investimenti in costruzione ed esercizio di opere pubbliche – Non è più necessario ottenere una apposita autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per dedurre le quote di ammortamento finanziario differenziate riguardanti l’investimento complessivo realizzato nell’ambito di concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche.
Un’unica richiesta per ottenere i rimborsi dei crediti d’imposta e gli interessi in conto fiscale – Per ottenere il rimborso dei crediti di imposta e dei relativi interessi maturati si può presentare un’unica istanza. Gli interessi vengono liquidati e pagati dall’agente della riscossione contestualmente all’erogazione dei rimborsi.
Non serve più l’indicazione dell’indirizzo della stabile organizzazione o del rappresentante fiscale per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato – le società o gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, non hanno più l’obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. L’Amministrazione finanziaria, infatti, è già in possesso di tali dati.
Dichiarazione di successione da presentare solo se l’attivo supera i 75mila euro per coniuge e parenti in linea retta, allegati anche in copia – aumenta a 75mila euro il limite dell’attivo ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta, al di sotto del quale si è esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Non occorre più, inoltre, accompagnare la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti: sono sufficienti le copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Le società tra professionisti trattate dal Fisco come le associazioni – il trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti viene esteso anche alle società tra professionisti, in quanto, anche se regolamentate nel sistema ordinistico, producono reddito di lavoro autonomo, che viene attribuito ai soci per trasparenza.
La comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento spetta all’esportatore abituale e non al fornitore – dal 1 gennaio 2014, l’obbligo di comunicare all’Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento si sposta dal fornitore dell’esportatore abituale a quest’ultimo. E’ l’esportatore a trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati della dichiarazione di intento consegnata al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione dell’IVA.
Comunicazione annuale per le operazioni con Paesi black list ma solo se superano i 1.000 euro – le operazioni con operatori ubicati in territori a fiscalità privilegiata sono comunicate con cadenza fissa annuale e la soglia dell’esenzione dall’obbligo sale da 500 a 1.000 euro.
Operazioni straordinarie di società di persone più facili da dichiarare e revisione dei tempi per pagare le imposte – le società di persone con esercizi a cavallo possono utilizzare i modelli dichiarativi “vecchi”, e non quelli approvati il 31 gennaio del nuovo anno. In questo modo si evita di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione rivedendo i termini entro i quali effettuare il versamento per le società di persone.
Più facile aderire ai regimi speciali. La comunicazione dell’opzione finisce direttamente in dichiarazione – L’opzione per l’adesione ai regimi speciali (quali per esempio la trasparenza, il consolidato o la tonnage tax) viene segnalata al Fisco direttamente con la prima dichiarazione dei redditi utile, cioè quella presentata nell’anno a partire dal quale l’ingresso nel regime ha efficacia.
“Vies”, tempi brevi per iniziare a effettuare operazioni intracomunitarie. Il Fisco ha solo 15 giorni per comunicare il diniego – nella dichiarazione di inizio o variazione dell’attività i contribuenti esprimono l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie e il Fisco ha solo 15 giorni (e non più 30) per comunicare l’eventuale diniego. Si ricorda che il silenzio vale come assenso.
I sostituti di imposta (datori di lavoro e enti pensionistici) possono compensare le ritenute pagate in più con l’F24 – l’F24 può essere utilizzato, da datori di lavoro e enti pensionistici, per effettuare la compensazione interna delle ritenute versate in più rispetto al dovuto.
Spese di vitto e alloggio dei professionisti non più riaddebitate in fattura – le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. Quest’ultimi, pertanto, non devono riaddebitare in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN
SEMPLIFICAZIONI?
QUALIIl Parlamento è alle prese con la Legge di Stabilità 2014; emendamenti e discussioni si susseguono in aula. Rimangono però “dimenticate” altre questioni parlamentari. Una di queste deve assolutamente trovare una risposta entro fine anno, pena l’inapplicabilità delle semplificazioni che prevede.
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 giugno 2013, il Disegno di Legge n. 958/2013 è dallo scorso agosto parcheggiato in Senato, in attesa di discussione e conseguente conversione in Legge.
Il DDL prevede una serie di semplificazioni relativamente a procedure e adempimenti a cui sono tenuti professionisti e imprese; ecco alcune delle più significative che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1 gennaio 2014, sempre che tale DDL trovi la sua conversione:
- passerebbe da 30 a 15 giorni il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve rispondere alla richiesta di iscrizione al VIES da parte del contribuente che intende effettuare operazioni intracomunitarie
- prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti/bevande acquistate direttamente dal committente non costituirebbero più un compenso in natura per il professionista il quale, pertanto, non avrebbe più l’obbligo di riaddebitare in fattura il relativo importo con conseguente non deducibilità del costo
- le comunicazioni delle operazioni con Paesi black list, inserite nel modello di Comunicazione polivalente, dovrebbero avere scadenza annuale; le operazioni andrebbero indicate solo se di importo superiore a Euro 1.000,00 (ora 500,00)
- le StP (Società tra Professionisti) verrebbero fiscalmente trattate come le Associazioni tra Professionisti
- il limite della piena deducibilità delle spese relative agli omaggi salirebbe a Euro 50,00 anche ai fini IVA, allineandosi al limite adottato ai fini delle imposte dirette
- sarebbe l’esportatore abituale a dover comunicare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento emesse ai propri fornitori, per la richiesta della non applicazione dell’IVA. Tale obbligo, ad oggi, è in capo al fornitore che riceve la lettera d’intento; il fornitore aveva l’obbligo della comunicazione entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica IVA nella quale confluivano le operazioni senza l’applicazione dell’imposta.
Pare però che i tempi siano alquanto risicati; se le norme dovessero entrare in vigore il 1 gennaio 2014, l’approvazione del DDL dovrebbe avvenire entro il prossimo 31 dicembre. Non ci rimane che attendere.
Rita Martin – Centro Studi CGN
ERRORI CONTABILI
Abbiamo visto tempo fa, che con la circolare 31/E del 24 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le conseguenze fiscali derivanti dagli errori in bilancio. Il ragionamento dell’Agenzia si incentra sul principio generale secondo il quale i componenti di reddito, sia positivi che negativi, devono essere ricondotti al corretto periodo di competenza. Ma cosa succede se gli errori contabili emergono a seguito di accertamento? Ecco gli ulteriori chiarimenti pubblicati dall’Agenzia con circolare 87/E del 28 novembre 2013.
Riassumendo, la risoluzione di settembre dispone che:
- per mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, il recupero del costo può essere effettuato presentando una dichiarazione integrativa a favore, anche nel caso in cui l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile;
- per mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di competenza, bisogna presentare una dichiarazione integrativa a sfavore e versare le maggiori imposte.
Il contribuente, inoltre, ha diritto a chiedere il riconoscimento del costo nell’esercizio di competenza, anche quando il procedimento di accertamento con adesione (ex art. 6, c.2, D.Lgs. 218/1997) è già avviato.
Ulteriore chiarimento è stato fatto relativamente ai risvolti IRAP: anche ai fini IRAP, infatti, il componente reddituale deve essere dedotto e/o tassato nel corretto periodo di competenza. Di conseguenza, sarà necessario procedere al recupero del costo non dedotto o alla tassazione del ricavo non tassato, utilizzando le stesse dinamiche valide ai fini IRES.
La circolare 87/E del 28 novembre 2013, disciplina il caso della correzione di errori contabili a seguito di accertamento e in particolar modo il recupero a tassazione di un costo dedotto in violazione del principio di competenza con conseguente incremento della perdita dichiarata nell’esercizio di competenza.
Tale documento di prassi aggiunge un nuovo tassello alle istruzioni fornite con le seguenti risoluzioni:
- circolare 23/E del 2010: a decorrere dalla data in cui si è reso definitivo l’obbligo di versare l’imposta conseguente all’indebita deduzione del componente negativo per difetto di competenza, al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito, è possibile ottenere il rimborso della maggiore imposta versata nel periodo di corretta imputazione del componente negativo;
- circolare 31/E del 2012: il riconoscimento di cui sopra è ottenibile anche in sede di accertamento con adesione;
- circolare 31/E del 2013: per il recupero dei costi non dedotti nel corretto periodo di competenza, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, anche quando, per effetto della correzione, si concretizza una perdita o un incremento della perdita dichiarata nell’anno.
A questo proposito, si ricorda che, ai sensi dell’art.84 del D.P.R. 917/1986, la perdita deve essere utilizzata a partire dall’esercizio in cui si determina un reddito imponibile. Se non utilizzata, la si dovrà riportare negli esercizi successivi, secondo i criteri definiti con circolare 53/E del 6 dicembre 2011.
Tornando alla risoluzione in esame, se nell’esercizio di corretta imputazione del costo si è realizzata una perdita, e questa è stata utilizzata in compensazione negli esercizi successivi, il contribuente potrà evidenziare la stessa presentando una dichiarazione integrativa di quella in cui avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita.
Se non è più possibile presentare l’integrativa, per decorso dei termini, il recupero della maggior imposta versata può avvenire entro quarantotto mesi dal versamento eccedente, chiedendo rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/1973.
Se è scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l’accertamento per violazione del principio di competenza, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 546/1992. Se negli esercizi precedenti a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo non è emerso reddito imponibile, la maggior perdita può essere utilizzata a partire da tale esercizio, indicandola nella relativa dichiarazione, non essendo previsti dalla normativa vigente limiti temporali alla utilizzabilità delle perdite.
Il contribuente, in buona sostanza, ha diritto di vedersi riconoscere la maggiore imposta versata, qualora l’Agenzia recuperi a tassazione, in seguito ad attività di accertamento, un costo dedotto in un periodo di non corretta competenza e il periodo di imposta di corretta imputazione si chiuda con una perdita fiscale.
Tale documento di prassi, quindi, estende le direttive della risoluzione 31/E del 2013 anche nell’ipotesi in cui l’eccedenza di imposta sia diretta conseguenza di un accertamento e non solo di un errore contabile del contribuente.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN
venerdì 20 dicembre 2013
CALA L'INTERESSE TORNA ALL' 1% BOCCATA D'OSSIGENO PER I CONTRIBUENTI
Dopo due anni, l’ultima modifica risale infatti al 2011, il tasso di interesse legale torna all’1% e scende così di un punto e mezzo. Boccata di ossigeno per i contribuenti in questo particolare momento di crisi.Il nuovo tasso è stato fissato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 12 dicembre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre.
Le modalità di aggiornamento sono fissate dall’art. 1284 del Codice Civile, che lo aveva fissato, nel lontano 1942, al 5%.
La modifica è affidata a specifico Decreto Ministeriale, da pubblicarsi in G.U. entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui la modifica stessa si riferisce. Il criterio di variazione si basa sul rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e deve tener conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
In caso di ravvedimento, quindi, dovranno essere calcolati gli interessi con l’aliquota del 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e con l’1% dal 1 gennaio 2014.
Esempio:
Ravvedimento al 18 gennaio 2014 della rata IMU scaduta lo scorso 16 dicembre; importo della rata Euro 500,00.
Scadenza originaria 16/12/2013 calcolo interessi al 2,5% – giorni 15 = Euro 0,51
Dal 1/1/2014 calcolo interessi al 1% – giorni 18 = Euro 0,25
Rita Martin – Centro Studi CGN
IRAP NON DOVUTA
Nel corso degli ultimi anni il complesso meccanismo di funzionamento dell’IRAP ha subito numerosi dietrofront grazie anche alle diverse sentenze che si sono succedute e che ne hanno ridotto l’ambito di applicazione. L’ultima è la recente sentenza n. 121/35/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che afferma che il medico con i locali in affitto destinati all’esercizio dell’attività professionale che non si avvale di lavoratori dipendenti non è soggetto a IRAP. Vediamo più in dettaglio il caso.I giudici di secondo grado, chiamati a decidere su una controversia che ha riguardato un medico che aveva ricevuto una cartella esattoriale relativa all’omesso versamento del saldo IRAP oltre a sanzioni e interessi per l’anno d’imposta 2007, non hanno avuto dubbi: non si applica l’IRAP al professionista che ha i locali in affitto e che non ha lavoratori dipendenti.
Secondo i giudici, il locale usato dal medico, in particolare un immobile in locazione di 75 metri quadrati dei quali 18 erano destinati ad ambulatorio e la rimanente parte adibiti a sala d’aspetto, è alquanto modesto.
Anche la sentenza di primo grado aveva annullato l’atto impositivo dal momento che dalla dichiarazione dei redditi del professionista non emergevano elementi idonei a rilevare la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP.
Il professionista infatti aveva documentato che l’attività di lavoro autonomo esercitata era stata svolta senza l’impiego di beni strumentali di rilievo e con una struttura tecnica insignificante, basata sulla sua attività personale. Solo raramente aveva corrisposto un compenso di moderato importo ad un collega per le sostituzioni saltuarie che aveva svolto.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in buona sostanza, ha condiviso le argomentazioni dei giudici di prime cure con riguardo all’insussistenza nel caso di specie della stabile organizzazione che rende un professionista soggetto a IRAP.
Di conseguenza, lavorare in locali in affitto con modeste spese e con mezzi contenuti presuppone la possibilità per un professionista di non essere soggetto a IRAP.
È quindi corretto per il medico in questione il recupero dell’IRAP versata in acconto ma poi ritenuta non dovuta con la compensazione nel modello F24. La possibilità di recuperare l’IRAP versata in acconto era stata in precedenza riconosciuta già dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 141/2010.
I principi affermati nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale sull’utilizzo dell’immobile e sull’erogazione di compensi a terzi soggetti sono in linea con quelli sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23155 del 16 novembre 2010 e con quelli sanciti dalla pronuncia 14158 del 6 agosto 2012 sempre della stessa Corte Suprema.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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