DEI COSTI E DELLE SPESE PER LE AUTO
percentuale di deducibilità prevista dall’art. 164, comma 1, lett. b) del T.U.I.R..
La percentuale di deducibilità è stata prima ridotta, nel corso del 2012, dal 40 al 27,5%, e quindi
al 20% con la Legge di stabilità per il 2013.
Pertanto la deducibilità dei costi passa dal 2012 al 2013 dal 40% al 20%.
La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture e agli altri mezzi di trasporto a motore risulta disciplinata dall’articolo 164 del TUIR, che fornisce una disciplina omogenea della materia con l’eliminazione delle disposizioni contenute nei vari articolidel TUIR e il trattamento coordinato della stessa in un unico articolo inserito nel Titolo IV, tra le “Disposizioni comuni".
Dall’1/1/2013, la disciplina si esplicita intorno alle seguenti regole:
1) i veicoli previsti sono suddivisi in due categorie:
quelli che non presentano limitazioni alla deduzione dei costi;
quelli che determinano costi parzialmente deducibili, ovvero:
- deducibilità limitata al 20%, (con un limite massimo di costo d’acquisto pari a €.18.076 per le
autovetture e gli autocaravan, €. 4.131 per i motocicli, ed 2.066 per i ciclomotori).
- deducibilità limitata al 80%, per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio
(fino ad un limite massimo di costo d'acquisto di €. 25.823 per gli autoveicoli).
- deducibilità limitata al 20%, per i veicoli utilizzati dai professionisti e/o artisti, e limitatamente
ad un solo veicolo per professionista (sia in caso di esercizio dell'attività in forma individuale sia
attraverso società semplici e associazioni previste dall'art.5 del TUIR e con i limiti massimi di
costo previsti per le imprese;
2) tutti i costi e le spese relativi ad un veicolo hanno il medesimo trattamento:
per uno stesso veicolo non possono coesistere spese interamente deducibili e spese con limiti alla
deducibilità;
3) i veicoli per i quali è possibile dedurre integralmente i costi e le spese sono:
quelli esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell'impresa;
quelli adibiti ad uso pubblico;
4) nella determinazione del reddito d’impresa (o professionale) le plusvalenze e le minusvalenze
rilevano nella medesima proporzione relativa alla deduzione fiscale dell’ammortamento del costo
d’acquisto;
5) ai fini della determinazione del “plafond” del 5% dei beni strumentali previsto dal comma 6d’acquisto;
dell’articolo 102 del TUIR per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione nell'anno di
sostenimento, il costo dei veicoli viene considerato con la limitazione della deducibilità prevista
dall’art. 164 TUIR sopra indicata.
Ulderico Cagnoni - studiocagnoniprogetti
Nessun commento:
Posta un commento